(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 130 del 29 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del quarto
comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31  "Norme
per  la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento
dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non  oltre  il
30  aprile  1998,  a  norma  dell'art. 49, comma 3, dello statuto, il
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, secondo gli stati
di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio  di  previsione
per l'esercizio finanziario 1997 come modificato dai provvedimenti di
variazione  adottati  nel  corso  dell'anno  1997, in ragione di 1/12
dello stanziamento di  ogni  capitolo  di  spesa  per  ogni  mese  di
esercizio provvisorio.