(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 29 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1998, a norma dell'art. 49, comma 3, dello statuto, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1997, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.